L’associazione si autofinanzia e l’attività culturale ha dei costi: vi chiediamo di sostenerci iscrivendovi come soci o versando un contributo liberale. La quota associativa annuale è di 30 Euro (15 Euro per gli studenti).
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L'Associazione è iscritta come "Associazione di Promozione Sociale" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

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OfficinaMentis non riceve nessun tipo di finanziamento e l’intera sua attività è resa possibile dal lavoro volontario di coloro che, accomunati dal desiderio di creare e far circolare cultura, generosamente offrono tempo, competenze, capacità. 

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Come diventare soci

Possono far parte di OfficinaMentis tutti coloro che, riconoscendosi nelle sue finalità, nel suo lavoro culturale e nei valori che traspaiono dalla sua storia e dalle sue attività, desiderano partecipare alla vita dell’Associazione e dare il proprio contributo alla realizzazione dei suoi scopi. Decidere di far parte di un’Associazione è infatti innanzitutto un gesto di condivisione e di sostegno.

Per diventare soci occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, utilizzando il modulo in basso. Dopo averlo compilato e firmato, il modulo dev’essere inviato via mail all'Associazione. Verrà comunicata la risposta dopo la prima riunione del Consiglio Direttivo e a quel punto si provvederà al versamento della quota associativa, fissata per il 2024 a 30 Euro, in modo da formalizzare l’adesione.

I soci partecipano all’assemblea annuale con diritto di voto; tramite la newsletter ricevono costanti aggiornamenti sulle attività, gli eventi culturali e i materiali che periodicamente arricchiscono il sito; possono presentare proposte e contribuire attivamente alla realizzazione delle attività.

Scarica Modulo per la Richiesta di Ammissione

Statuto

È costituita, ai sensi del Codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, cosi come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "codice del terzo settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “OFFICINAMENTIS APS”, operante senza fini di lucro, con sede legale nel comune di Bologna (Bo).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi della sede dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

La durata dell'associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legate, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

 Art. 2 - Scopi e attività

 L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 

Ai sensi dell’art. 5 del codice del terzo settore, l’associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

  • lettera i): Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l’Associazione si propone il perseguimento delle seguenti finalità e scopi:

  1. Stimolare e diffondere la cultura psicoanalitica in quanto strumento di riflessività, di conoscenza di sé stessi e dell’altro, di crescita e sviluppo dell’individuo come singolo e all’interno della comunità; 
  2. Stimolare e diffondere la cultura umanistica, attraverso una conoscenza e un approfondimento di temi e di riflessioni provenienti dal campo delle scienze umane (filosofia, antropologia, letteratura, arti, ecc.), per stimolare l’apertura mentale e lo sviluppo di nuovi pensieri e nuove forme di creatività;
  3. Favorire lo scambio e la crescita individuale e di gruppo a partire da tematiche rilevanti per la singola persona e per la comunità;
  4. Favorire momenti di socializzazione riflessiva e creativa attraverso gli scambi che si creano in occasione di incontri culturali.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

  • Organizzazione di eventi quali giornate di studio, convegni, conferenze e seminari aperti al pubblico;
  • Realizzazione di studi e ricerche nel campo della psicoanalisi;
  •  Creazione e gestione di percorsi formativi ispirati o relativi allo strumento psicoanalitico anche in collaborazione con altri enti o società, con istituzioni pubbliche e/o private;
  • Organizzazione e gestione di attività culturali nel campo delle scienze umane (filosofia, antropologia, arti e letteratura), onde diffondere una maggiore conoscenza in questi campi e promuovere una cultura umanistica;
  • Gestione di attività editoriali di diffusione e promozione delle attività sopra citate attraverso la stampa, la pubblicazione e la diffusione di libri, scritti, articoli e riviste relativi alla psicoanalisi e alle scienze umane   anche attraverso la produzione di video, materiali multimediali ed un sito internet, oltre alle ulteriori forme di comunicazione telematica rese disponibili dal progresso tecnologico;
  • Organizzazione di momenti finalizzati alla conoscenza dell'arte nelle sue varie forme (letteratura, teatro, musica, cinema, ecc.);
  • Stipulazione di accordi e convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
  • Collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • Raccolte fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
  • Svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziare le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il cittadino è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° agosto e il 31 luglio di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo agosto di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore.

Art. 3 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche, Enti del terzo settore ed altre realtà no profit che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto. 

Gli Enti partecipano attraverso il loro legate rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'associazione può aderire ad altri enti del terzo settore, reti associative e organismi di secondo livello.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. quote degli associati fissati annualmente dal Consiglio Direttivo nel loro ammontare;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti Istituzionali pubblici;
  4. contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
  5. erogazioni liberali di associati e dei terzi;
  6. entrate derivanti dallo svolgimento di attività o iniziative  promozionali  finalizzate  al  proprio finanziamento, 
  7. avanzi netti di gestione;
  8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente; non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei soci.

L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

  1. mancato versamento della quota associativa per un anno;
  2. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. II socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre   un comportamento   corretto   nei   confronti dell’Associazione;
  3. a versare la quota associative di cui al presente articolo. 

      I soci hanno diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative al raggiungimento della maggiore età;
  4. ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
  5. l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico. Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - L’Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di una per associato.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

  1. nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
  2. approva il bilancio;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
  5. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
  8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  9. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitare, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'assemblea dei soci, fra i soci medesimi (o tra le persone indicate dai soci enti).

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un presidente e un vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, ii Consiglio Direttivo delibera:

  1. le proposte di modifica dello statuto;
  2. i programmi delle attività;
  3. l'ammissione di nuovi soci;
  4. l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del presidente;
  5. il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
  6. i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
  7. tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
  8. la misura della quota associative e le modalità di versamento della stessa;
  9. tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenenti.

Art. 10 - Il Presidente

Il presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legate dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano. 

II presidente cura I'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall’assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 – L’Organo di Controllo 

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017. 

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Art. 14 – Volontari 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. 

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

L' assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16 - Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Bologna, 3 luglio 2023

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